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Lo Statuto

Lo STATUTO è il principale documento che regola la vita dell’Associazione.

Lo Statuto è stato modificato con delibera dell’Assemblea straordinaria dei soci del 19.12.2021 ed è stato registrato all’Agenzia delle Entrate – Ufficio territoriale di Pomezia (RM) con atto n. 123 Serie 3 del 18.01.2022.

Di seguito è possibile leggere lo Statuto aggiornato in formato pdf e testuale.

Titolo I

Costituzione e Finalità                              

Articolo 01

Costituzione, denominazione, durata e sede

L’’Associazione Latium Vetus’ (di seguito ‘Associazione’), costituita in data 28/01/2012 ai sensi della ex legge n. 383/2000, è una associazione di promozione sociale, ente del Terzo Settore ai sensi degli artt. 35 e segg. del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Lo spirito e la prassi dell’Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona. L’Associazione Latium Vetus, apartitica, a carattere di  volontariato, di durata illimitata, opera a norma del D.lgs. 117/2017, del Codice Civile e delle leggi vigenti ed è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

Laddove non diversamente stabilito e regolamentato dalla legge o in base alla legge, l’associazione adotta la qualifica e l’acronimo ‘APS’ ovvero ‘Associazione di promozione sociale’ nella propria denominazione che ne costituisce peculiare segno distintivo, ed a tale scopo viene inserita negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

La sede è fissata nel Comune di Pomezia (RM) presso i locali siti in Piazzale delle Regioni, 3, 00071. Questa potrà essere individuata e trasferita all’interno del Comune di Pomezia con delibera del Consiglio Direttivo, senza modifica statutaria, mentre potrà comunque variare secondo le esigenze e per decisione dell’Assemblea dei soci che potrà inoltre istituire sedi operative dell’Associazione in Italia o all’estero su proposta del Consiglio Direttivo.

Articolo 02

Finalità istituzionali e attività di interesse generale

L’Associazione Latium Vetus persegue, quali finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale e naturale della Nazione, ubicato nel territorio della Regione Lazio, con particolare riguardo dei valori identitari, culturali ed ambientali della città di Roma e della Campagna Romana.

Essa ha per oggetto l’esercizio, in via principale, delle seguenti attività di interesse generale di cui alle lettere d), e), f), g), i), k), l), t), v) e z) dell’art. 5 del D.lgs. 117/2017 inerenti il patrimonio culturale ed ambientale sopra identificato, in favore di associati, loro familiari e terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati:

  • interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e s.m.i.;
  • interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
  • educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
  • organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
  • riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata; formazione universitaria e post-universitaria;
  • organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
  • formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
  • organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
  • promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

A titolo non esaustivo, si considerano direttamente connesse alle attività principali di cui sopra, il riconoscimento, la difesa, la protezione, la conservazione e la salvaguardia del patrimonio culturale e naturale unitamente alla promozione dello studio, della conoscenza, della fruizione e della turisticità concorrendo così ad incentivare lo sviluppo della cultura e al contempo l’identità collettiva, le pari dignità dei cittadini e l’eguaglianza sociale.

L’Associazione può inoltre svolgere, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime. Tali attività sono individuate con delibera del Consiglio Direttivo.

Articolo 03

Attività specifiche

In particolar modo, per il raggiungimento dei suoi fini l’Associazione esercita le seguenti attività specifiche:

  1. Favorisce, sulla base di un adeguata attività conoscitiva, l’individuazione ed il censimento dei beni, culturali e paesaggistici costituenti il patrimonio culturale, cioè le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico aventi valore di civiltà, così come gli immobili e le aree costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio;
  2. Persegue la protezione, la conservazione, la manutenzione e la difesa del patrimonio culturale e naturale, ponendosi anche nel ruolo di interlocutore con le istituzioni preposte all’attività di tutela ed eventualmente con i vari soggetti coinvolti, fra i quali privati proprietari, possessori, detentori dei beni, presentando proposte ed osservazioni, redigendo studi, partecipando a bandi pubblici e privati, attuando progetti e stimolando l’applicazione e il rispetto delle leggi vigenti;
  3. Promuove ed eventualmente sostiene il recupero, il restauro, la riqualificazione, la fruizione e la rivalutazione dei beni culturali e paesaggistici, ambientali, naturali e della qualità della vita soprattutto in caso di pericolo, di degrado o di rischio, con azioni mirate, in caso indirizzate agli organi competenti, ai proprietari, ai possessori, ai detentori dei beni e alla collettività tutta.
  4. Può altresì promuovere azioni giurisdizionali ed intervenire nei giudizi promossi da terzi, a tutela dell’interesse dell’associazione, intervenire in giudizi civili e penali per il risarcimento dei danni derivanti dalla lesione di interessi collettivi concernenti le finalità generali perseguite dall’associazione; ricorre in sede di giurisdizione amministrativa per l’annullamento di atti illegittimi lesivi degli interessi collettivi relativi alle finalità generali sopra menzionate e dei propri diritti ed interessi legittimi . E’ altresì legittimata ad intervenire nei procedimenti amministrativi ai sensi dell’articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
  5. Sostiene ed incentiva la partecipazione, la responsabilizzazione e la consapevolezza sociale degli individui finalizzandoli alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale, ambientale, naturale e della qualità della vita e della salute, eventualmente ponendosi come punto di riferimento ed aggregazione, per quei soggetti singoli ed associati, che vogliano promuovere in maniera coordinata la tutela ed intraprendere attività di valorizzazione del patrimonio culturale ed ambientale, tramite la raccolte di segnalazioni, di firme, manifestazioni pacifiche di protesta, redazione o presentazione di progetti o proposte congiunte, o collaborando ad attività ed iniziative aventi gli stessi fini;
  6. Trasmette la conoscenza e l’amore per la cultura storica, artistica, archeologica, etnoantropologica ed altresì per i valori naturali, ambientali ed inerenti la qualità della vita, la salute e la sostenibilità attraverso l’organizzazione di iniziative culturali quali visite guidate, convegni, conferenze, mostre e manifestazioni, dibattiti, lezioni, incontri nelle scuole, corsi, seminari, organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, formazione ed aggiornamento professionale dei docenti, proiezioni di film e documenti, spettacoli dal vivo, organizzazione di viaggi, campi di studio, pubblicazione e redazione di materiale didattico, informativo, artistico e culturale realizzato o diffuso anche con l’ausilio delle nuove tecnologie (applicazioni informatiche, siti internet, canali sociali, materiale audiovisivo, videomapping, ecc.);
  7. Incentivare la valorizzazione, la promozione e lo sviluppo turistico del patrimonio culturale ed ambientale tramite la gestione diretta secondo le esigenze del pubblico interesse, ovvero la redazione e la pubblicazione di studi di settore, proposte progettuali da sottoporre a finanziamento pubblico o privato, ricerche, piani di marketing turistico, piani di valorizzazione ed altre attività conoscitive e tramite la fornitura e la gestione in via diretta di beni e servizi culturali e dei servizi, eventualmente in convenzione, di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico negli istituti e nei luoghi della cultura;
  8. Sensibilizzare ed informare il pubblico sui temi attinenti le proprie finalità, avvalendosi di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi ai propri;

Titolo II

Adesione e Strumenti                                     

Articolo 04

Strumenti dell’Associazione

Così come espressamente stabilito, l’Associazione Latium Vetus è un’associazione senza scopo di lucro: è vietata la ridistribuzione, anche in forme indirette, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

È fatto obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore degli scopi istituzionali statutariamente previsti. Gli associati receduti, esclusi o comunque cessati non vantano alcun diritto sul patrimonio dell’associazione.

Per il raggiungimento dei propri fini l’Associazione:

  • opera con il concorso solidale e volontario dei privati, delle organizzazioni e degli enti pubblici che intendano sostenerne le iniziative; si avvale in modo preponderante di prestazioni personali, spontanee, volontarie e gratuite dei propri aderenti ed in casi di particolare necessità, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, nel rispetto della normativa di settore;
  • può avvalersi della collaborazione degli Enti pubblici, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni o protocolli di intesa, così come della collaborazione degli altri Enti del Terzo settore, associazioni, società o organizzazioni private;

L’Associazione potrà trarre le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

  1. quote sociali e contribuzioni straordinarie;
  2. contributi degli aderenti e di privati, anche ai fini della partecipazione alle attività;
  3. contributi dello Stato, di enti e istituzioni pubbliche o di organismi internazionali;
  4. erogazioni liberali, donazioni e lasciti testamentari;
  5. proventi derivanti da attività istituzionali o accessorie o connesse ad esse;
  6. corrispettivi derivanti da convenzioni sottoscritte con enti pubblici;
  7. fondi pervenuti a seguito di raccolte fondi pubbliche;
  8. cessione anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati;
  9. entrate patrimoniali, beni mobili o immobili pervenuti all’associazione a qualsiasi titolo;
  10. entrate secondarie occasionali di natura sussidiaria a carattere commerciale e produttivo;

L’associazione può avvalersi, nello svolgimento delle proprie attività, di volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. L’associazione è tenuta ad iscrivere i volontari in un apposito registro e ad assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

I volontari possono essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate, ovvero anche a fronte di una autocertificazione così come stabilito dalla legge, per l’attività prestata nei limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati. I lavoratori hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi. In ogni caso, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto 1 a 8, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda.

Articolo 05

Criteri di Ammissione dei soci

L’adesione all’Associazione è informata a criteri di democraticità, di non discriminazione e di effettiva partecipazione, coerenti con i principi, gli scopi e le finalità perseguite dall’Associazione e le attività di interesse generale da essa svolte, nel rispetto dello Statuto e degli eventuali regolamenti. Il numero degli associati è illimitato e comunque non inferiore ad eventuali limiti imposti dalla legge.

I Soci sono ripartiti nelle diverse categorie indicate nel Regolamento interno. Nella domanda di ammissione, da presentare al Consiglio Direttivo che esamina la richiesta e delibera circa il suo accoglimento, l’interessato dichiara di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Possono richiedere l’iscrizione all’Associazione le persone fisiche, ovvero le associazioni di promozione sociale e gli Enti del Terzo settore con finalità analoghe e nel rispetto di quanto stabilito dalla legge. La deliberazione di accoglimento è comunicata all’interessato ed annotata nel libro degli associati.

La deliberazione di rigetto deve essere motivata e comunicata all’interessato nei termini stabiliti dalla legge. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea dei Soci, in occasione della sua successiva convocazione.

Articolo 06

Criteri di Esclusione dei soci

Soci cessano di appartenere all’Associazione: per decesso, per recesso volontario degli stessi, per contrasto con le finalità dell’Associazione e con quanto disposto dallo Statuto e dagli eventuali regolamenti, e per morosità della quota associativa annuale.

È esclusa la temporaneità del vincolo associativo e della partecipazione alla vita associativa. Ogni socio può tuttavia recedere in qualsiasi momento mediante dichiarazione scritta recapitata tramite posta, mail ovvero posta elettronica certificata inviata al Consiglio Direttivo.

Spetta al Consiglio Direttivo prendere decisione in merito all’espulsione di quei soci in contrasto con le finalità dell’Associazione e con quanto disposto dallo Statuto e dai regolamenti dell’associazione previa richiesta di comunicazione scritta contenente eventuali giustificazioni, da inviarsi al domicilio, ovvero tramite mail o posta elettronica certificata dell’aderente almeno sessanta giorni prima della delibera di esclusione.

Il Consiglio Direttivo stila l’elenco dei soci morosi ed avvia il conseguente iter di esclusione dall’Associazione, previa comunicazione agli interessati. La delibera di esclusione è approvata dal Consiglio direttivo decorsi sessanta giorni dalla precedente comunicazione ed è a sua volta trasmessa agli interessati.

Colui contro il quale si applica la delibera di esclusione ha facoltà, entro sessanta giorni dalla comunicazione, di appellarsi all’Assemblea dei Soci, in occasione della sua successiva convocazione.

Articolo 07

Quote associative

L’adesione all’Associazione è soggetta a contributo regolare degli aderenti mediante quota associativa annuale e ad eventuali contributi straordinari. Gli importi dei contributi sono annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile. Ogni quota copre l’adesione all’Associazione per l’intero esercizio finanziario. Essa scade con il termine dell’esercizio finanziario che ha rispettivamente inizio il primo gennaio e termine il trentuno dicembre di ogni anno. Le relative scritture vanno annotate su un apposito registro.

Le attività dell’Associazione e i servizi offerti sono indirizzati ai soci e possono essere indirizzati a terzi, in base a decisione del Consiglio Direttivo.

Articolo 08

Libri associativi e Bilancio annuale

I libri dell’Associazione si compongono del Libro dei verbali dell’Assemblea dei Soci, del Libro dei verbali del Consiglio Direttivo, del Libro Soci, del Registro dei Volontari e del Registro di prima nota (di cassa e di banca).

Entro il mese di marzo di ogni anno il Consiglio Direttivo predispone la relazione illustrativa di missione ed il bilancio di esercizio (anche di cassa) dell’anno trascorso e li sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei Soci. Il bilancio di esercizio, redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l’indicazione, dei proventi e degli oneri, dell’ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e finanziario dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Questo è depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore attenendosi agli obblighi di pubblicità e trasparenza al raggiungimento delle soglie di legge.

     

Titolo III

Ordinamento                                    

Articolo 09

Organi dell’Associazione

L’ordinamento interno è ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell’elettività delle cariche associative, secondo il principio del voto singolo.

Sono organi sociali dell’Associazione: l’Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario, gli eventuali organi di controllo e di revisione dei conti.

Articolo 10

Assemblea dei Soci

L’Assemblea è composta da tutti i soci, ciascuno dei quali ha diritto di partecipazione e di parola e, purché di maggiore età iscritto da almeno tre mesi nel libro degli associati ed in regola con la corresponsione della quota annuale, ha diritto di voto attivo e passivo. L’intervento all’assemblea può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l’espressione del voto può avvenire per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.

L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. La convocazione dell’Assemblea deve essere fatta pervenire mediante posta ovvero messaggio di posta elettronica a tutti i soci con almeno 15 giorni di preavviso, contestualmente alla sua pubblicazione sul sito internet e sui canali sociali dell’Associazione, e deve contenere l’ordine del giorno nonché giorno, ora e luogo sia della prima che della eventuale seconda convocazione, unitamente alle proposte di deliberazione.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. In assenza anche di questi ultimi, l’Assemblea sarà presieduta da un socio nominato, per l’occasione, dall’Assemblea.

L’Assemblea dei soci indirizza l’attività dell’Associazione ed in particolare ha le seguenti competenze inderogabili:

  1. Elegge il Consiglio Direttivo;
  2. Nomina e revoca, quando previsto, gli organi di controllo ovvero di revisione contabile;
  3. Approva ogni anno il bilancio di esercizio (anche di cassa), con le relative clausole imposte dalla legge.
  4. Approva l’eventuale bilancio di previsione;
  5. Determina le linee generali programmatiche dell’attività dell’Associazione, compreso l’esame delle iniziative da sviluppare e promuovere (nel breve e nel lungo periodo), sulla base di proposte elaborate dal Consiglio Direttivo e/o da un numero di soci che rappresentino almeno un decimo degli associati;
  6. Su richiesta di parte, delibera in ultima istanza sull’esclusione degli associati decisa dal Consiglio;
  7. Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità.
  8. Approva il trasferimento della sede in altro luogo fuori dal Comune di Pomezia;
  9. Istituisce sedi operative, nominando eventualmente il relativo responsabile, con potere di revoca e valuta l’adesione dell’Associazione ad altre istituzioni analoghe;
  10. Delibera su tutte le questioni poste alla sua attenzione dal Consiglio Direttivo;
  11. Delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto e sull’eventuale approvazione di regolamenti interni per il funzionamento dell’Associazione ovvero sulle loro variazioni;
  12. Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione su proposta del Consiglio Direttivo e su tutti sugli altri oggetti attribuiti dalla legge;

Le Assemblee, sia ordinaria sia straordinaria sono formalmente costituite in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci. Esse deliberano a maggioranza assoluta dei presenti tranne sullo scioglimento dell’Associazione e sulla devoluzione del patrimonio che deve essere ratificato dal voto favorevole dei 3/4 degli associati.

Le delibere volte a modificare l’atto costitutivo e lo statuto richiedono per la loro validità il voto favorevole della maggioranza degli associati con diritto di voto ovvero la presenza di almeno 3/4 degli associati.

L’Assemblea dei soci ordinaria, per la trattazione dei punti di cui al co. 04 del presente articolo lett. a) – f), è costituita in seconda convocazione con qualsiasi numero dei soci presenti. Questa deve essere convocata almeno una volta l’anno, entro il mese di aprile, fatto salvo quanto motivatamente deciso dal Consiglio Direttivo, per l’approvazione del bilancio.

L’Assemblea straordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo ogni qual volta espressamente richiesto da almeno un decimo dei soci ovvero nel caso in cui il Consiglio medesimo ne ravvisi l’opportunità.

Ciascun associato dispone di un voto e può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato mediante delega scritta. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati se l’Associazione ha un numero di associati inferiore a 500, e di 5 associati se superiore.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità la nomina, la revoca o la responsabilità degli organi di revisione contabile gli amministratori non hanno diritto di voto.

Di ciascuna Assemblea sarà redatto verbale a cura del segretario dell’Associazione oppure di un segretario designato.

Articolo 11

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l’organo di amministrazione dell’Associazione. Esso viene eletto dall’Assemblea dei Soci, ed è formato da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 9, nominati fra i soci medesimi. Il primo Consiglio Direttivo è nominato con l’atto costitutivo.

I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica quattro anni e sono rieleggibili, possono far parte del Consiglio Direttivo i soli soci che hanno diritto di voto.

In caso di decadenza di uno o più membri, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione invocando elezioni da parte dell’Assemblea dei soci. Il termine del mandato ovvero nel caso in cui sia decaduta almeno la metà più uno dei membri del Consiglio Direttivo, comporterà la convocazione, entro e non oltre due mesi dalla suddetta decadenza, dell’Assemblea dei soci per il rinnovo mediante elezione del nuovo Consiglio.

Il Consiglio Direttivo:

  1. Predispone i programmi delle attività e delle iniziative, approva le proposte progettuali da sottoporre a finanziamento, organizzandone e curandone la realizzazione e autorizzandone le spese necessarie, nel rispetto delle eventuali decisioni e linee guida stabilite dall’Assemblea;
  2. Stabilisce l’importo della quota associativa annuale, dei contributi straordinari e delle sottoscrizioni alle attività associative;
  3. Predispone il bilancio di esercizio (anche di cassa) dell’anno trascorso e, eventualmente, il bilancio di previsione trasmettendoli all’Assemblea dei Soci per la definitiva approvazione;
  4. Autorizza il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate dai volontari;
  5. Delibera, in caso di particolari necessità, di assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazione di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati secondo quanto disposto dalla legge;
  6. Decide sull’ammissione, la decadenza e l’esclusione degli associati;
  7. Valuta il conferimento di onorificenze ad associati o a terzi particolarmente benemerenti;
  8. Approva il trasferimento della sede nel Comune di Pomezia, senza modifica statutaria, e propone all’Assemblea dei Soci il trasferimento della sede in altro luogo;
  9. Propone all’Assemblea l’istituzione di sedi operative in Italia e all’estero e l’adesione dell’Associazione ad altre istituzioni analoghe;
  10. Convoca l’Assemblea, anche nel caso di richiesta da parte di un decimo dei soci;
  11. Propone all’Assemblea le modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto e l’eventuale approvazione o modifica dei regolamenti interni;
  12. Propone all’Assemblea lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo;
  13. Provvede agli affari di ordinaria amministrazione che non siano spettanti all’Assemblea dei soci;

Il Consiglio Direttivo nomina con elezioni interne ad esso un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario e un Tesoriere. Segretario e Tesoriere possono coincidere in un’unica persona.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o in sua assenza dal Vicepresidente o, in assenza anche di quest’ultimo, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio è convocato su richiesta di almeno 1/3 dei suoi componenti e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno. La convocazione della riunione deve essere fatta pervenire mediante avviso scritto o messaggio di posta elettronica a tutti i membri con almeno 3 giorni di preavviso e deve contenere l’ordine del giorno nonché giorno, ora e luogo della seduta. L’intervento in Consiglio può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l’espressione del voto può avvenire per corrispondenza o in via elettronica.

Le riunioni del Consiglio sono valide in presenza della maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei partecipanti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l’articolo 2475 ter del Codice civile.

I verbali di ogni seduta sono redatti a cura del segretario dell’Associazione. In caso di assenza o impedimento del segretario è designato un segretario sostituto da chi presiede la seduta.

Articolo 12

Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio, ha la firma dell’Associazione. Egli dura in carica quanto il Consiglio Direttivo ed è rieleggibile.

Oltre alla rappresentanza legale dell’Associazione, il Presidente:

  1. Convoca il Consiglio Direttivo, predisponendone l’ordine del giorno;
  2. Dirige e coordina l’Assemblea dei Soci ed il Consiglio Direttivo;
  3. Cura l’esecuzione, coadiuvato dai consiglieri, delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
  4. Approva i comunicati stampa ed è responsabile della comunicazione dell’Associazione;
  5. Sovraintende al buon funzionamento dell’Associazione;

In assenza del Presidente, le sue funzioni sono attribuite al Vicepresidente.

Articolo 13

Tesoriere e Segretario

Il Tesoriere dura in carica quanto il Consiglio Direttivo ed è rieleggibile. Egli, collaborando con il Presidente, provvede alla tenuta dei registri finanziari e della contabilità dell’Associazione, nonché alla conservazione della documentazione relativa alle entrate, con l’indicazione nominativa dei soggetti eroganti, provvede altresì alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo, ad aprire e gestire conti correnti bancari e/o postali per conto dell’Associazione.

Il Segretario dura in carica quanto il Consiglio Direttivo, è rieleggibile e provvede alla tenuta e all’aggiornamento del Registro dei Soci e alla conservazione dei verbali delle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Articolo 14

Organo di controllo e revisori dei conti

L’Assemblea dei Soci nomina un organo di controllo ed un revisore dei conti o una società di revisione legale al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge ed il funzionamento di tali organi è normato ai sensi di legge o in base alla legge.

Titolo IV

Diritti e doveri degli aderenti                            

Articolo 15

Diritti dei Soci in rapporto all’Associazione

I Soci hanno diritto: ad essere informati delle attività promosse dall’Associazione; a prendere visione, previa formale richiesta al Consiglio Direttivo ed in presenza di un addetto, di tutte le scritture relative all’Associazione, fatto salvo il diritto di riservatezza dei dati sensibili; a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione previo pagamento delle sottoscrizioni qualora previste; a partecipare all’Assemblea dei soci e, fatto salvo quanto previsto dal presente Statuto, ad esercitare il diritto di voto attivo e passivo.

Articolo 16

Obblighi dei Soci nei confronti dell’Associazione

I soci hanno i seguenti obblighi: versare la quota associativa iniziale e quella annuale stabilita dal Consiglio Direttivo, impegnarsi per il raggiungimento dello scopo, rispettare le finalità dell’Associazione e i principi dello Statuto e degli eventuali regolamenti, tenere verso gli altri soci un comportamento improntato alla correttezza e alla buona fede.

Titolo IV

Scioglimento dell’Associazione                            

Articolo 17

Modalità di scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di scioglimento dell’Associazione, l’eventuale patrimonio verrà devoluto per fini di pubblica utilità o a favore di altri enti del Terzo settore, aventi analoghi scopi e finalità di utilità sociale, così come stabilito dall’Assemblea dei Soci.

La devoluzione diviene efficace solo dopo l’acquisizione del parere favorevole dell’ufficio ministeriale competente.